INTERROGAZIONE n. 335 del 16/01/2018
Stabilizzazione ex LSU-LPU e proroga condizioni ex art. 36 D.Lgs.vo n. 165/2001.

Al Presidente della Giunta regionale -

Premesso che:
perfezionato l'iter parlamentare finalizzato alla stabilizzazione e contrattualizzazione dei lavoratori ex LSU e LPU, è in corso un vero e proprio conflitto anche di natura sindacale tra lavoratori e molti sindaci calabresi in merito alla contrattualizzazione degli stessi per l'anno 2018. Seppur il Decreto Madia prevede il superamento del precariato negli enti locali i rapporti di lavoro stanno proseguendo nell'incertezza più assoluta e senza chiarezza da parte del Governo regionale che in questa vicenda ha un ruolo fondamentale. I Comuni calabresi infatti hanno molta difficoltà a porre in èssere delibere finalizzate alla stipula dei contratti per il concreto rischio di dover stabilizzare i lavoratori in oggetto con utilizzo di fondi propri e non fondi garantiti dalla Regione Calabria e la confusione e i timori generati dal comportamento del Governo e della Regione Calabria non aiutano a dirimere la vicenda in modo positivo e definitivo. A ciò va aggiunta l'assoluta incapacità di dialogare da parte del Governo regionale e la recentissima esautorazione dell'assessore al ramo non aiuta certamente a risolvere la questione con rischio di ulteriore blocco delle attività amministrative dei comuni specie quelli piccoli dove l'apporto degli LSU e LPU è diventato fondamentale per il buon andamento della macchina comunale. Orbene, il principio di equità e rispetto della dignità dei lavoratori è un concetto al quale non si può rinunciare e questa fase di immobilismo non aiutare a superare le difficoltà del lavoro precario e dell'allarme lanciato dai Comuni di conoscere regole chiare per la stabilizzazione degli loro dipendenti. Alla luce di quanto sopra non si può accettare una gestione in emergenza di una situazione nota dall'inizio di questa legislatura e mai affrontata seriamente tanto menò risolta rendendo il sistema totalmente vulnerabile e la posizione degli lavoratori sempre più incerta;
occorre pertanto fornire ai Comuni ed a tutti gli enti utilizzatori regole chiare e certe e ciò deve essere garantito dal Dipartimento regionale competente, ossia quello dello Sviluppo Economico, Lavoro, formazione e politiche sociali. In particolare l'art. 20 del D. Lgs.vo 25 maggio 2017 prevede la possibilità per le Amministrazioni, al fine di superare il precariato, di ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, di poter, nel triennio 2018/2020 in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6 comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga i requisiti previsti dalla norma. Lo stesso art. al comma 14 stabilire anche che le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'art. 1 commi 209, 2011 e 2012 della legge 27 dicembre 201 n. 147 sono consentite nel richiamato triennio attraverso l'utilizzo delle risorse di cui ai commi 3 e 4 o previste dalle leggi regionali, e dunque gli enti territoriali calcolano la loro spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo stato e dalle regioni. Considerato, inoltre, che la stragrande maggioranza degli Enti utilizzatori non saranno in grado di coprire la spesa per la stabilizzazione degli ex LSU e LPU nel piano triennale del fabbisogno potranno godere di una proroga al 31.12.2018 del contratto a tempo determinato per programmare la spesa in più esercizi che superino la soglia prevista del triennio medesimo (2018/2020) nel caso in cui la proroga fosse attuabile (ipotesi non contemplata ma auspicabile);
Per sapere:
cosa accadrà se la soglia dei 36 mesi viene superata atteso che la norma (art. 36 comma 5- quater) prevede espressamente l'ipotesi di danno erariale per tutti i contratti che saranno stipulati in violazione dell'art. 36 e che conseguenza comporterà ciò per i lavoratori che non saranno stabilizzati nel termine indicato dalla norma in assenza di copertura finanziaria e come quest'ultima verrà garantita in attesa dell'esecuzione della Legge finanziaria e con quale status giuridico applicato al lavoratore? Si richiede risposta scritta nei termini di legge e di regolamento.

Allegato:

16/01/2018
D. TALLINI